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mercoledì 25 luglio 2012

Alemanno e la privatizzazione di ACEA

C'era una volta un sindaco che, in barba ai risultati dei referendum del 2011contrari alla privatizzazione di beni e servizi pubblici, per fare cassa un anno prima delle elezioni comunali, decise di vendere il 21% delle azioni della ACEA (azienda municipalizzata che si occupa di acqua ed energia) che prima della sua elezione portava nelle casse del comune di Roma diverse decine di milioni l'anno sotto forma di dividendi.
Per riuscire nel suo intento, decise di presentare il progetto di vendita del pacchetto azionario in una delibera propedeutica al bilancio preventivo del 2012.
Propedeutica significa che deve essere discussa ed approvata prima del bilancio in quanto il bilancio stesso viene redatto tenendo conto della delibera stessa.
Quindi il 16 marzo 2012 la giunta capitolina approvò la ormai famigerata delibera 32 che il 19 aprile successivo venne presentata in aula Giulio Cesare.
Le opposizioni tutte, contrarie alla vendita dell'ACEA o per meglio dire alla svendita perchè negli ultimi quattro anni le quotazioni della stessa erano diminuite di oltre il 50%, decisero di fare ostruzionismo e presentarono oltre 160.000 tra emendamenti e ordini del giorno.
Dopo inutili tentativi di mediazione, il 7 giugno, per sbloccare la situazione, la maggioranza di centrodestra in Campidoglio chiese la sospensiva degli oltre 26.000 ordini del giorno, che secondo l'art. 67 dello statuto comunale devono essere discussi e votati prima del voto finale sulla delibera di riferimento, e tra le proteste delle opposizioni e dei cittadini spettatori della seduta e i disordini in aula, l'11 giugno, in questo clima, approvò la pregiudiziale che comportava lo slittamento degli ordini del giorno a dopo l'approvazione del bilancio comunale.
L'immediato ricorso al Tar da parte dei partiti di opposizione per una sospensione urgente della pregiudiziale stessa fu respinto, mentre il seguente ricorso al Consiglio di Stato è stato accolto in pieno perchè secondo i giudici "l'intento ostruzionistico dell'opposizione, evidente nel caso di specie, deve essere superato con strumenti procedimentali non confliggenti con il regolamento comunale".
Per la serie: le regole del gioco vanno rispettate. Sempre.
Lo stesso principio sancito dalle recenti sentenze 199 e 200 della Corte Costituzionale in cui si dichiara incostituzionale l'art.4 del d.l. 138 del 2011 sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali su cui la delibera 32 era fondata.
Ora la palla torna al Tar che dovrà esprimersi sul merito della pregiudiziale votata in consiglio comunale, ma la sentenza non arriverà prima di qualche mese ed il termine ultimo, già prorogato, per l'approvazione del bilancio comunale è il 31 agosto.
Al sindaco quindi non rimane che prendersi le sue responsabilità, rispondendo agli elettori che hanno votato per la gestione pubblica dell'acqua e misurandosi nel merito con gli ordini del giorno, a questo punto solo teoricamente perchè ci vorrebbero svariati mesi, oppure ritirare la delibera 32.
Nell'interesse della città mi auguro che opti per la seconda ipotesi, arrivando "rapidamente" (siamo a fine luglio....) all'approvazione del bilancio previsionale per il 2012 consentendo quindi all'amministrazione capitolina e ai Municipi di poter disporre di tutti i fondi stanziati nei bilanci approvati a marzo di quest'anno terminando così l'esercizio provvisorio e la gestione in dodicesimi che non consente alcuna programmazione della spesa e delle attività.

mercoledì 28 aprile 2010

Iva sulla tariffa rifiuti

La tariffa di igiene ambientale (TIA) è stata istituita dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha contestualmente disposto la soppressione della previgente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). A Roma la TARSU (Tassa sull’asporto rifiuti solidi urbani) è stata sostituita nel 2003 con la Ta.Ri.(Tariffa Rifiuti). Quella che appariva a tutti gli effetti come una tassa, veniva proposta in realtà come una tariffa e per questo motivo assoggettata ad IVA.
Una sentenza della Corte Costituzionale (238/2009) pareva aver messo una prima parola definitiva sulla questione, smascherando la TIA del proprio status di tariffa e definendola appunto un tributo. Secondo quanto disposto dalla Suprema Corte, infatti, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia nella versione TIA sia nella versione TARSU, è un tributo. L’imposizione dell’Iva (aliquota ridotta del 10%) è illegittima perché non è ammissibile l’imposizione di una tassa su di una tassa.
Una seconda risposta in tal senso è arrivata anche dall'Agenzia delle Entrate, la quale preso atto della sentenza della Corte Costituzionale ha ribadito che il servizio rifiuti risulta essere escluso dall'ambito di applicazione dell'IVA.
Tutto perciò farebbe pensare ad una buona notizia per i cittadini che smetterebbero di pagare l'iva del 10% e magari potrebbero avere indietro anche quanto ingiustamente pagato. Ma queste cose avvengono nei paesi “normali” mentre qui in Italia, due emendamenti al disegno di legge A.C. 3350, di conversione del decreto-legge 40/2010, presentati, uno a firma dei parlamentari della maggioranza con il sostegno del Ministero dell'Economia e l'altro a firma del deputato PDL Maurizio Leo, (nei ritagli di tempo assessore al bilancio del Comune di Roma) vorrebbero, di fatto, restituire alla TIA il ruolo di tariffa.
Il primo emendamento soprattutto prevede di sancire che “la TIA è una prestazione di servizio soggetta ad IVA” e, di conseguenza, questa può continuare ad essere pagata sulle bollette. Nel secondo emendamento «si interpreta nel senso che la tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale, dovute ai comuni dai soggetti obbligati al pagamento, non costituiscono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto corrispettivi di prestazioni di servizi, ancorché le predette tariffe siano riscosse mediante i soggetti gestori dell'attività di smaltimento dei rifiuti». «I documenti emessi dai gestori», prosegue l'emendamento, «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe, assolvono alla duplice funzione di fattura per il servizio di smaltimento di rifiuti reso dal gestore al comune, e di atto impositivo emesso dal comune nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe». Ragion per cui, conclude l'emendamento interpretativo, l'Iva «esposta nei predetti documenti costituisce, nei rapporti tra comune e soggetti obbligati, una quota delle tariffe stesse».
Traducendo, i contribuenti che hanno pagato l'Iva sulla Tariffa di igiene ambientale dovranno rassegnarsi: non potranno chiedere indietro quanto pagato in più.
In sostanza si vuole sancire per legge quello che la Corte Costituzionale ha negato.
Si continua ad usare la decretazione per confutare e rendere inapplicabili pronunce giurisprudenziali.
La situazione di estrema gravità delle casse comunali romane non può consentire all’assessore Leo di approfittare della sua doppia veste, per eludere in maniera così palese le pronunce giurisprudenziali favorevoli ai cittadini, e per introdurre nella legislazione statale una misura del tutto sfavorevole per le tasche dei contribuenti.
Farebbe meglio a portare in Aula Giulio Cesare il DPEF e il bilancio di previsione del Comune di Roma 2010/2012, per sbloccare la situazione tragica dei Municipi e dei Dipartimenti costretti, a metà anno, ad andare avanti lavorando sui dodicesimi di bilancio.
Ma a completare la situazione già così assurda, la Giunta del Comune di Roma ha approvato, su proposta del solito assessore al Bilancio, Maurizio Leo, un pacchetto di tre delibere tra cui quella che determinerà il costo del servizio e la misura della tariffa rifiuti per il 2010. Ebbene la riduzione del 10% sulla bolletta dell'Ama derivante dall'inapplicabilità dell'IVA, viene truffaldinamente recuperata grazie ad un aumento del 9,80% per le utenze domestiche e del 12,50% per le utenze non domestiche, il tutto giustificato da un miglioramento del servizio.
La versione dell'AMA secondo la quale la riallocazione dell'Iva e l'aumento dei servizi di Ama comporteranno una sostanziale stabilità della misura complessiva della Ta.Ri. a carico delle famiglie sa tanto di difesa d'ufficio.